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Bollettino Marittimo – Edizione Speciale: BREXIT: Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea Conseguenze nel panorama commerciale e giuridico britannico, Luglio 2016

La scelta di lasciare l’Unione Europea, espressa dal popolo britannico con il voto dello scorso 23 giugno, non comporta l’automatica disapplicazione dei Trattati e della legislazione europea nel Regno Unito.

Il Referendum è stato soltanto il primo passo a cui farà seguito una lunga serie di negoziazioni che dovranno gestire e definire modalità e tempi del processo di separazione dall’Unione. Infatti, ammesso che il Parlamento britannico ratifichi la decisione del popolo, il Governo dovrà notificare formalmente al Consiglio Europeo il suo intento di recedere dall’Unione Europea, attivando la procedura di uscita di cui all’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea (TEU). I tempi esatti, entro cui la notifica dell’intenzione di recedere verrà inoltrata all’Unione, non sono ancora chiari. Invero, spetta al Governo britannico decidere quando notificare il recesso al Consiglio Europeo ed, a seguito delle dimissioni del Premier David Cameron, spetterà al nuovo Primo Ministro condurre le negoziazioni con l’Unione Europea.

Allorquando verrà notificata formalmente dal Governo britannico la volontà di recedere dall’Unione Europea, l’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea prevede che il Consiglio Europeo formuli degli “orientamenti”, ossia delle linee guida in base alle quali la Commissione Europea negozierà l’accordo volto a definire le modalità di recesso. Ciascun stato membro (eccetto il Regno Unito che, come stato uscente, non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio Europeo e del Consiglio che lo riguardano) dovrà esprimere un voto di favore rispetto agli “orientamenti” del Consiglio Europeo.

Successivamente, ed una volta approvate le predette linee guida, l’Unione Europea ed il Regno Unito avranno due anni di tempo, decorrenti dalla data in cui il Regno Unito ha notificato il suo intento di recedere dall’Unione, per concludere un accordo che definisca i termini del recesso ed il quadro delle relazioni future del Regno Unito con l’Unione Europea. Tuttavia, il Consiglio Europeo, con il consenso unanime degli Stati membri restanti, potrebbe eventualmente decidere di prorogare tale termine di due anni. Quindi, l’accordo di recesso viene concluso a nome dell’Unione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento Europeo.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, i trattati dell’UE e, conseguentemente, tutta la legislazione comunitaria cesseranno di essere applicabili al Regno Unito. Si renderà necessario che il Governo britannico vagli attentamente quali disposizioni derivanti dalla legislazione europea mantenere e quali modificare o abrogare.

Il diritto commerciale inglese resterà sostanzialmente invariato dal momento che l’uscita dall’Unione Europea non inciderà sui precedenti giurisprudenziali formatisi nell’ambito della legislazione britannica e sul modo in cui i contratti tra le imprese vengono interpretati dalle Corti inglesi. Pertanto, è alquanto improbabile che la Brexit influenzi l’applicazione quotidiana della legislazione inglese sulle imprese. Di contro, tuttavia, le tematiche relative all’esecuzione e al riconoscimento di provvedimenti emessi da autorità giudiziarie inglesi, le questioni di competenza giurisdizionale, così come le problematiche inerenti alla notificazione di atti giudiziari inglesi negli Stati membri nonché il regime normativo entro cui operano le imprese britanniche, saranno certamente influenzati dalla Brexit, così come nuove sfide potrebbero sorgere per coloro che desiderano continuare a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito.

Più segnatamente, le aree di impatto da considerare, alla luce del probabile stravolgimento normativo che verrà generato dalla definitiva uscita del Regno Unito dall’Europa, sono le seguenti.

Revisione di clausole contrattuali

I mercati prevedono un’elevata volatilità del valore della sterlina nel breve periodo, dovuta alla situazione di incertezza generale generata dal voto dello scorso 23 giugno e palesatasi già nelle prime ore successive al Referendum.

Pertanto, anche la posizione dell’Euro potrebbe continuare a subire conseguenze, proprio come è accaduto alla vigilia del Referendum. Alla luce di ciò, è evidente che la notevole volatilità dei tassi di cambio potrebbe influenzare la futura redditività di contratti commerciali già in essere. I contratti particolarmente condizionati dalla Brexit potrebbero essere quelli conclusi in dollari statunitensi o, ancora, quelli che richiedono conversioni in più valute così come anche altri tipi di contratti.

Al fine di limitare le conseguenze derivanti dall’incertezza dei mercati, potrebbe risultare utile, agli operatori dei settori interessati dal fenomeno, concludere accordi finanziari che includano disposizioni previste per il caso di cosiddetti “Eventi di Turbativa del Mercato” (Market Disruption Event).

A tal riguardo, HFW può fornire assistenza nella revisione di contratti già in essere, con la redazione di apposite clausole contrattuali cosiddette “Brexit clauses” per regolare gli obblighi contrattuali alla luce del recente risultato del Referendum.

Possibili problemi in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione di decisioni emesse da autorità giudiziarie e notificazione di atti giudiziari

Molto probabilmente, i negoziati legislativi tra Unione Europea e Regno Unito, a seguito della Brexit, condurranno ad un accordo che consenta di mantenere in vita l’attuale regime concernente la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse nei territori degli Stati membri dell’Unione Europea, così come previsto dal Regolamento (UE) 1215/2012, Bruxelles I bis.

Tuttavia, nel periodo di transizione in cui le negoziazioni per raggiungere siffatto accordo saranno ancora in essere o, comunque, nel caso in cui il Regno Unito non dovesse aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, la quale rappresenterebbe una soluzione alternativa per poter garantire la continuità dell’attuale regime in materia, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione Europea non sarà più automatica come oggi.

Pertanto, la parte creditrice che abbia ottenuto una decisione di condanna dovrà agire dinanzi all’autorità giudiziaria locale per ottenere la sua esecuzione, il che potrebbe determinare la ricomparsa del fenomeno delle cosiddette “torpedo actions” utilizzate con scopi dilatori. HFW può fornire assistenza alle imprese che si trovano ad affrontare problemi connessi al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione, nel periodo in cui il Regno Unito sarà ancora formalmente parte dell’Unione Europea.

Per quanto attiene alla notifica degli atti giudiziari, qualora non dovesse trovarsi un reciproco accordo che sostituisca il Regolamento (CE) n. 1393/2007, attualmente in vigore, l’istante dovrà adire l’autorità giudiziaria per essere autorizzato ad effettuare una notifica giudiziaria in uno Stato membro dell’UE.

Al fine di garantire la tempestiva notifica di atti giudiziari, HFW può fornire assistenza nell’apportare modifiche a contratti già in essere e nel garantire che i nuovi contratti prevedano la nomina di un legale rappresentante autorizzato a ricevere la notifica degli atti per evitare ogni inconveniente.

Per quanto attiene ai procedimenti arbitrali, questi ultimi esulano dalle questioni che la Brexit potrebbe generare per il riconoscimento e l’esecuzione delle relative sentenze, dal momento che il Regno Unito ha aderito alla Convenzione di New York del 1958, che continuerà ad applicarsi ai 155 Stati firmatari, tra cui gli Stati membri dell’Unione Europea.

Fluttuazione dei dazi doganali sulle importazioni ed esportazioni

È stato detto che la Brexit comporterà un aumento delle tariffe doganali relative alle importazioni nel Regno Unito. Pertanto, il Regno Unito potrebbe avere maggiore potere nelle trattative commerciali con gli Stati membri dell’Unione Europea ed i paesi membri dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO).

Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni britanniche verso l’Unione Europea, quest’ultima potrebbe imporre dazi doganali. Ciò renderebbe le importazioni e le esportazioni evidentemente più onerose.

Passaporto unico europeo

Infine, la Brexit potrebbe capovolgere il regime del “passaporto unico europeo” per quanto attiene alla fornitura di alcuni servizi, in particolare quelli finanziari, come quelli bancari ed assicurativi.

Infatti, laddove un accordo non venga raggiunto tra Regno Unito ed Unione Europea, le imprese che attualmente hanno un passaporto europeo per poter offrire i loro servizi transfrontalieri nel territorio degli altri Stati membri dell’UE, senza dover ottenere alcuna autorizzazione dallo stato di destinazione (ma sulla base della mera autorizzazione dell’autorità competente dello Stato d’origine), perderanno l’accesso al mercato comunitario sulla base del meccanismo del mutuo riconoscimento.

Pertanto, dette imprese saranno tenute a registrare una società controllata in uno Stato membro ed ivi ottenere l’autorizzazione per poter continuare a fornire servizi entro il territorio dell’Unione Europea.

Questi cambiamenti potrebbero avere notevoli ripercussioni sui produttori e fornitori di servizi del Regno Unito, specialmente in ambito bancario ed assicurativo nonché sulle altre imprese che operano nel settore dei servizi finanziari.

HFW può fornire assistenza ai fornitori di servizi autorizzati nel Regno Unito, che operano su base transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea, per registrarsi ed ottenere l’autorizzazione ad operare in un altro Stato membro dell’Unione Europea o per la migrazione e la riorganizzazione delle imprese al fine di garantire la continuità del servizio fornito ai loro clienti. Altresì, possiamo assistere le imprese europee, che attualmente forniscono servizi nel territorio britannico sotto il regime del passaporto unico, a registrarsi ed ottenere l’autorizzazione ad operare nel Regno Unito, qualora ciò fosse necessario.

Per qualsiasi informazione si prega di contattare Richard Mabane all’indirizzo richard.mabane@hfw.com o al numero telefonico diretto +44 (0)20 7264 8505 o cellulare +44 (0)7881 827952.

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