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La conferma ricevuta dalla corte d’appello: la decisione nel caso the ASTRA era errata

Briefing
7 October 2016
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Nel 2013, la Commercial Court, nel caso the ASTRA1, dichiarò in maniera controversa che l’obbligo dei Noleggiatori di effettuare un pagamento puntuale del nolo era una “condition”, così legittimando gli Armatori a ritirare la nave e a reclamare i danni per la perdita di futuri profitti per il rimanente periodo di noleggio, anche se il ritardo nel pagamento del nolo fosse stato solo di poche ore o pochi minuti.

Nel 2015, la Commercial Court, nel caso Spar Shipping AS v Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd2 (“Spar v GCL”), si rifiutò di seguire la decisone espressa nel caso the ASTRA e ritornò all’approccio più ortodosso espresso a partire dal vecchio caso the BRIMNES,3 secondo cui il pagamento puntuale del nolo non era da considerarsi una “condition”, ma piuttosto un “innominate term” (ossia un termine il cui inadempimento possa legittimare o meno la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell’effetto commerciale dell’inadempimento stesso).

Stamane, la Corte d’Appello ha pronunciato la sua sentenza sul ricorso in appello nel caso Spar v GCL, ponendo fine al contrasto tra le due decisioni di primo grado, rigettando all’unanimità le argomentazioni degli Armatori secondo cui il pagamento puntuale del nolo da parte dei Noleggiatori costituiva una “condition” e dichiarando che il caso the ASTRA era stato deciso in maniera errata su questa questione.

In altre parole, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l’inadempimento della clausola relativa al pagamento puntuale del nolo non legittimerebbe gli Armatori a reclamare i danni per la perdita di futuri profitti, salvo che l’inadempienza sia tale da costituire un “repudiatory breach” o una “renunciatory breach” del contratto.

I fatti e le questioni controverse

Nel 2010, gli Armatori noleggiarano tre rinfusiere supramax ai Noleggiatori in virtù di tre contratti di noleggio a tempo conclusi su formulari NYPE 1993 con diversi emendamenti. Tuttavia, a partire dall’aprile 2011 in avanti, i Noleggiatori cominciarano ad essere in arretrato con il pagamento del nolo e la situazione peggiorò nei mesi successivi. Sulla base di varie “anti-technicality notices” (avvisi che richiedevano il pagamento del nolo mancante entro un certo periodo di grazia), nel settembre 2011 gli Armatori ritirarano le navi, reclamando il saldo del nolo dovuto, più i danni per la perdita di futuri profitti per il periodo residuo di ciascun contratto (ossia, la perdita del profitto che avrebbero guadagnato per il restante periodo de noleggio, qualora il contratto fosse stato performato).

Non vi era contestazione sul fatto che gli Armatori fossero legittimati a richiedere il saldo del nolo dovuto fino alla risoluzione del contratto. La questione, oggetto di controversia, era se gli Armatori fossero legittimati o meno a reclamare i danni per la perdita di profitti futuri, per un ammontare di circa 25 milioni di dollari.

Dal momento che la perdita dei profitti futuri poteva essere risarcita solo se vi fosse stata un’inadempienza di una “condition” o, in via alternativa, una “repudiatory breach” o una “reunciatory breach”, le questioni innanzi alla Corte d’Appello erano:

  1. Se l’obbligo di pagare puntualmente il nolo costituisse o meno una “condition”;
  2. In caso negativo, se i Noleggiatori, continuando ripetutamente a non pagare il nolo entro la scadenza contrattuale, avessero “renounced” il contratto di noleggio,.

La Decisione

La prima problematica – la questione della “condition”: A seguito di un’attenta analisi della sentenza espressa nel caso Spar v GCL e nel caso the ASTRA, la Corte d’Appello ha riconosciuto che questa questione ha attratto l’interesse del mercato ed ha generato orientamenti contrastanti fra i giudici della massima levatura. Ciononostante, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza emessa dalla Commercial Court, affermando che il pagamento puntuale non costituisce una “condition” per i seguenti motivi:

  1. Clausola di ritiro (“withdrawal clause”) – l’esistenza, in capo agli Armatori, di un diritto espresso di ritirare la nave per mancato pagamento del nolo non indica che l’obbligo di pagare puntualmente il nolo costituisca necessariamente una “condition”, ma conferisce piuttosto agli Armatori l’opzione di cancellare il contratto qualora i Noleggiatori non dovessero pagare il nolo integralmente entro la scadenza relativa.
  2. Se una clausola costituisce o meno una “condition” – dal punto di vista contrattuale, la clausola relativa al pagamento del nolo costituirà una “condition” solo quando il contratto statuisce espressamente in tal senso.
  3. La presunzione generale che il tempo sia un elemento essenziale – nei contratti mercantili, si presume che il tempo sia essenziale ma tale presunzione non si applica in via generale al tempismo di un pagamento, salvo che non sia espressamente previsto nel contratto. Nella fattispecie, la clausola relativa al pagamento del nolo non stabiliva in maniera chiara che la stessa rappresentasse una condition”.
  4. “Anti-technically clause”– tale clausola non fa altro che stabilire che, ove il mancato puntuale pagamento del nolo è dovuto ad un motivo specifico, i Noleggiatori hanno diritto a 3 giorni di grazia per procedere al pagamento del nolo. Come tale, l””Anti-technically clause” è prevista per tutelare i Noleggiatori dalle gravi conseguenze di un ritiro della Nave, e non per rendere il tempismo del pagamento un elemento essenziale.
  5. Certezza – la certezza contrattuale è un elemento essenziale nei contratti commerciali ma è ugualmente importante trovare il giusto equilibrio. Dal momento che l’inadempimento dell’obbligo di pagare puntualmente il nolo può avere diverse conseguenze che possono essere banali o gravi, lo svantaggio di aver ottenuto certezza classificando un obbligo come una “condition” è che banali inadempienze potrebbero avere conseguenze sproporzionate.
  6. La reazione del mercato – nella visione del mercato generale, l’obbligo di effettuare il pagamento in maniera puntale non costituisce una “condition” ed il mercato marittimo non lo richiese dal momento che le parti possono sempre renderlo tale con una previsione espressa.

La seconda problematica – il problema legato alla “renunciation”: sebbene abbia ribadito che il pagamento puntuale del nolo costituisce un “innominate term”, la Corte d’Appello ha ritenuto che, ciononostante, ci fosse stata una “reunciatory breach” da parte dei Noleggiatori nei loro reiterati ritardi nei pagamenti del nolo, così legittimando gli Armatori a reclamare il danno per la perdita dei profitti futuri.

La prova per la “renunciation”, che non era controversa, è essenzialmente simile alla prova per la “repudiation”, vale a dire, che l’effetto dell’indempienza deve essere di privare gli Armatori sostanzialmente di tutto il beneficio rimanente che essi potrebbe derivare dalla prestazione del contratto.

Per concludere, tre domande sono state indirizzate alla Corte d’Appello:

  1. Qual’era il beneficio contrattuale che l’Armatore si aspettava di ottenere dai noleggi?
    La Corte d’Appello ha sottolineato che l’essenza dell’affare per gli Armatori stava nel loro diritto di ricevere pagamenti puntuali in anticipo del nolo, così da poter far fronte alle spese per rendere il servizio che si erano impegnati a fornire ai Noleggiatori.
  2. Qual’era il mancato adempimento futuro prefigurato dalla condotta dei Noleggiatori?
    Alla luce dei ripetuti ritardi nel pagamento del nolo da parte dei Noleggiatori (sia le somme non pagate che i ritardi relativi) e la mancanza di concrete e affidabili rassicurazioni da parte dei Noleggiatori per quanto riguardava i loro futuri pagamenti, era ragionevole per gli Armatori ritenere che non potevano aspettarsi puntuali pagamenti in futuro. Nella migliore delle ipotesi, gli armatori potevano sperare che i Noleggiatori avrebbero eventulamente pagato il nolo, ma in ritardo.
  3. Il previsto mancato adempimento in futuro dei Noleggiatori ammontava ad un una “renunciation”?
    Il previsto mancato adempimento dei Noleggiatori in futuro avrebbe l’effetto di trasformare un contratto per l’anticipato pagamento del nolo in un contratto in cui gli Armatori avrebbero esteso ai Noleggiatori credito non garantito senza pagamento di interessi. A seguito della risposta alla domanda numero 1, la Corte d’Appello non ha avuto dubbi nel ritenere che la dimostrazione del chiaro intento dei Noleggiatori di non pagare il nolo puntualmente in futuro costituisse una “renunciation” del contratto tale da legittimare gli Armatori a risolverlo e reclamare i danni per la perdita di futuri profitti.

Commento

Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’Appello ha ribadito che, in un contratto di noleggio a tempo, il puntuale pagamento del nolo non è una “condition” ma un “innominate term”. Pertanto, al fine di recuperare i danni per la perdita dei futuri profitti, gli Armatori dovranno dimostrare una “reunciation” o una “repudiatory breach” del contratto da parte dei Noleggiatori. Non è facile definire i requisiti per una “renunciation” o una “repudiation”, ma tali requisiti possono esistere qualora la condotta dei noleggiatore abbia l’effetto di privare gli Armatori sostanzialmente di tutto il beneficio rimanente del contratto.

Resta da vedere se vi sarà un ulteriore appello su questa questione. Tuttavia, almeno per il momento, vi è adesso certezza sul fatto che un armatore non sarà automaticamente legittimato a reclamare il danno per la perdita dei futuri profitti qualora il noleggiatore non abbia adempiuto la clausola relative al pagamento del nolo. La decisione della Corte d’Appello ha anche ribadito la generale classificazione dei termini contrattuali, secondo cui un termine deve ritenersi “innominate” salvo che le parti non abbiano espresso un’intenzione chiaramente contraria.

Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare Richard Mabane all’indirizzo di posta elettronica richard.mabane@hfw.com o al numero di telefono fisso +44 (0) 20 7264 8505 o cellulare +44 (0)7881 827952.

Footnotes

  1. [2013] EWHC 865 (Comm)
  2. [2015] EWHC 718 (Comm)
  3. [1973] 1 WLR 386
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